Montespertoli (lunedì, 7 settembre 2026) — Simone Abati, consigliere comunale del gruppo Montespertoli di Tutti, interviene sulla vicenda relativa al cantiere del Polo 0-6 di Montespertoli, prendendo posizione rispetto alle recenti dichiarazioni del sindaco circa le difficoltà incontrate nell’esecuzione dell’opera e la necessità di completarla in prossimità della scadenza prevista nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
di Alice Grieco
Al centro dell’intervento di Abati vi è, in particolare, la ricostruzione dei rapporti tra amministrazione comunale, impresa esecutrice e soggetti istituzionali coinvolti. Secondo il consigliere, non sarebbe corretto rappresentare il Comune come un soggetto sostanzialmente estraneo o impotente rispetto alle criticità emerse nel corso dell’appalto. A suo giudizio, infatti, occorre distinguere con chiarezza il ruolo del Governo nell’ambito della programmazione e del finanziamento PNRR da quello dell’amministrazione comunale quale soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
Abati richiama pertanto il principio secondo cui l’inserimento dell’opera nel sistema nazionale del PNRR non comporta il trasferimento al Governo delle responsabilità connesse alla gestione concreta del cantiere. Anche qualora le procedure di affidamento siano state ricondotte a strumenti centralizzati o a meccanismi previsti dal sistema nazionale, sostiene il consigliere, la responsabilità relativa all’esecuzione dell’appalto rimane in capo alla stazione appaltante.
Nella ricostruzione proposta da Abati, un ruolo centrale assume la disciplina dei rapporti tra i diversi soggetti che partecipano alla realizzazione dell’opera. La gestione del contratto, il controllo dell’andamento dei lavori, le relazioni con l’impresa esecutrice, le attività della Direzione dei lavori e le funzioni del Responsabile unico del progetto (RUP) rientrano, secondo il consigliere, nell’ambito delle competenze della stazione appaltante, individuata nel Comune.
All’impresa appaltatrice spetta l’obbligo di eseguire le prestazioni previste dal contratto nel rispetto delle condizioni stabilite e delle tempistiche concordate. Al direttore dei lavori compete invece il controllo tecnico e amministrativo dell’esecuzione, compreso l’accertamento degli eventuali inadempimenti e la verifica dell’effettiva ultimazione dell’intervento. Il RUP, a sua volta, svolge le funzioni di coordinamento e governo del procedimento previste dalla normativa sui contratti pubblici.
In tale quadro, Abati richiama anche le prerogative della stazione appaltante in presenza di ritardi o inadempimenti dell’esecutore, facendo riferimento all’articolo 122 del Decreto legislativo 36/2023, relativo alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa, tra cui le ipotesi di grave inadempimento.
La posizione espressa dal consigliere non mira, pertanto, a escludere le eventuali responsabilità dell’impresa. Al contrario, Abati ritiene necessario individuare con precisione le responsabilità di ciascun soggetto, evitando tuttavia una lettura degli avvenimenti nella quale l’amministrazione comunale risulti semplicemente destinataria passiva delle difficoltà manifestatesi nella fase conclusiva dei lavori.
Un ulteriore elemento evidenziato riguarda le tre varianti intervenute durante l’esecuzione dell’opera. Abati precisa che la loro presenza non costituisce, di per sé, una contestazione circa la legittimità degli atti né consente automaticamente di attribuire alle modifiche la responsabilità dei ritardi accumulati.
Secondo il consigliere, tuttavia, le varianti rappresentano un elemento che deve essere adeguatamente ricostruito nell’ambito della complessiva storia dell’appalto. Diventa quindi necessario comprendere quali modifiche siano state introdotte, quali motivazioni ne abbiano determinato l’adozione e quale eventuale impatto esse abbiano avuto sul cronoprogramma originariamente previsto.
La ricostruzione della vicenda, sostiene Abati, non dovrebbe quindi concentrarsi esclusivamente sulle difficoltà manifestatesi nella fase più recente del cantiere, ma prendere in considerazione l’intero sviluppo del rapporto contrattuale, dalla progettazione e dall’affidamento fino alle successive modifiche, ai problemi emersi durante l’esecuzione e agli interventi adottati dall’amministrazione.
Particolare attenzione viene dedicata anche alla questione relativa all’ultimazione dei lavori e al termine di 60 giorni previsto dalla disciplina dei contratti pubblici per l’esecuzione di eventuali lavorazioni residue.
Abati richiama il Decreto legislativo 36/2023 e l’Allegato II.14, sottolineando la necessità che il direttore dei lavori proceda all’accertamento dell’avvenuta ultimazione e rediga il relativo certificato. L’eventuale permanenza di attività successive a tale accertamento, secondo la lettura proposta dal consigliere, deve riguardare esclusivamente interventi di entità ridotta, marginali e tali da non compromettere l’utilizzo e la funzionalità dell’opera.
Da questa impostazione deriva una distinzione che Abati considera fondamentale: il termine di 60 giorni non può essere interpretato come una proroga generalizzata della scadenza prevista dal PNRR. Non sarebbe dunque corretto ritenere che, una volta raggiunto il 31 agosto 2026, si apra automaticamente un ulteriore periodo nel quale proseguire senza ulteriori condizioni la realizzazione delle parti essenziali dell’intervento.
Prima di poter qualificare come residue eventuali lavorazioni, osserva il consigliere, è necessario che venga formalmente accertata l’ultimazione dell’opera da parte del direttore dei lavori. Occorre inoltre stabilire con precisione quali attività siano eventualmente rimaste da completare e verificarne la natura.
La distinzione assume particolare rilevanza sotto il profilo della funzionalità dell’edificio. Un intervento secondario o una finitura di carattere marginale non possono essere assimilati, nella valutazione dell’effettiva conclusione dell’opera, alla mancata realizzazione o alla non funzionalità di impianti essenziali, elementi strutturali, opere necessarie alla sicurezza o componenti indispensabili per l’agibilità e la concreta utilizzazione della struttura.
Nella parte conclusiva del proprio intervento, Abati affronta direttamente il tema della scadenza del 31 agosto 2026, sottolineando la necessità di mantenere distinti due piani: da una parte le procedure previste dalla normativa sui contratti pubblici per la verifica e l’ultimazione dei lavori; dall’altra gli obblighi connessi al conseguimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal PNRR.
Secondo il consigliere, la data del 31 agosto 2026 non dovrebbe essere considerata una semplice indicazione di carattere politico o amministrativo, bensì una scadenza entro la quale deve essere possibile dimostrare, attraverso la documentazione prevista dai sistemi di monitoraggio, rendicontazione e verifica, il conseguimento del risultato associato all’intervento finanziato.
In questa prospettiva, entro tale termine dovrebbe essere possibile accertare con precisione lo stato effettivo dell’opera, individuare eventuali lavorazioni ancora mancanti e motivare, qualora ve ne siano, la loro eventuale natura marginale. Dovrà inoltre essere verificata la piena utilizzabilità della struttura rispetto alla destinazione prevista, oltre alla data effettiva di ultimazione e agli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma originario.
Abati riconosce il lavoro svolto nelle ultime settimane dal personale comunale e dalle imprese impegnate nel tentativo di portare a conclusione l’intervento, ritenendo doveroso valorizzare lo sforzo profuso per completare l’opera entro la scadenza prevista.
Tale riconoscimento, tuttavia, non dovrebbe secondo il consigliere tradursi in una ricostruzione parziale della vicenda, tale da concentrarsi esclusivamente sulla fase finale del cantiere. Al contrario, la situazione richiederebbe una ricostruzione documentale e amministrativa dell’intero percorso dell’appalto.
La questione centrale, nella prospettiva espressa da Abati, consiste quindi nell’individuare con chiarezza i compiti attribuiti ai diversi soggetti, le tempistiche originariamente previste, le problematiche intervenute nel corso dei lavori, le motivazioni alla base delle varianti, i momenti nei quali l’amministrazione è intervenuta e gli strumenti amministrativi utilizzati per affrontare le criticità.
Un elemento particolarmente significativo, evidenziato nella nota, riguarda infine la distanza tra la previsione originaria e l’attuale situazione del cantiere: la scuola, secondo la programmazione iniziale richiamata da Abati, avrebbe dovuto essere completata entro gennaio 2025.
La posizione del consigliere si conclude quindi con una richiesta di trasparenza nella ricostruzione delle responsabilità. L’obiettivo, nella sua impostazione, non dovrebbe essere quello di attribuire l’intero peso della vicenda all’impresa, né, all’opposto, quello di escludere le eventuali responsabilità dell’appaltatore. Sarebbe invece necessario ricostruire gli avvenimenti sulla base degli atti amministrativi, della normativa applicabile e delle effettive competenze dei soggetti coinvolti.
In questa prospettiva, la scadenza del 31 agosto 2026 rappresenta certamente un passaggio decisivo per la verifica degli obiettivi connessi al PNRR, ma non esaurisce il tema delle responsabilità relative alla gestione e all’esecuzione dell’opera. La conclusione dell’orizzonte temporale del finanziamento, secondo la posizione espressa da Abati, non può infatti coincidere automaticamente con la conclusione delle responsabilità amministrative e contrattuali connesse alla realizzazione del Polo 0-6.
Last modified: Settembre 7, 2026




